giovedì 27 agosto 2015

Dietro i numeri di luglio 2015 del Ministero del Lavoro

La nota flash di Agosto del Ministero del Lavoro ha messo in luce come, nel mese di luglio 2015, il numero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato ha visto un incremento netto di 47 unità a livello nazionale (nuovi contratti meno cessazioni) .
Dietro questo dato, però, si nasconde uno spostamento di dimensioni più considerevoli, dell'ordine del migliaio di unità, a favore degli occupati maschi e a sfavore delle occupate femmine con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Un mese sicuramente non è un lasso di tempo significativo per trarre conclusioni, e si tratta comunque di scarti di valore assoluto ridotto.
Occorrerà aspettare i dati dei prossimi mesi per vedere se siamo in presenza di una tendenza ed eventualmente per studiarne cause e conseguenze.



La cosa che mi lascia perplesso, peraltro, è che, nella stessa nota il Ministero dichiara che: "Nel mese di luglio 2015 sono state 27.328 le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato" e che "le trasformazioni estratte dal sistema vengono contabilizzate a parte pertanto non rappresentano un di cui delle attivazioni ma vanno aggiunte alle attivazioni a tempo indeterminato".
Il Ministero, quindi, non ritiene di dover comunicare il dato delle trasformazioni diviso per sesso del lavoratore (o non è in grado di farlo), e questo diminuisce sicuramente la significatività di qualsiasi ipotesi fatta sull'effetto delle variazioni del numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato sulla situazione in tema di parità di genere.
Mentre apprezzo la modalità neutra e priva di intenti propagandistici con cui il Ministero ha fornito questi dati, non posso che rincrescermi per questa lacuna informativa.

martedì 26 maggio 2015

Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

L'ormai celebre sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale è un esempio di giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Questo è uno dei modi con cui la legittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge può essere portata al giudizio della Corte Costituzionale.
In particolare questo può avvenire:
- mediante un'istanza, presentata all'autorità giurisdizionale nel corso di un giudizio, soddisfando le seguenti condizioni:


* legittimate a presentare l'istanza sono le parti in giudizio oppure il pubblico ministero; 

* occorre indicare nell'istanza le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale;

* trattandosi di leggi o di atti aventi forza di legge possono essere disposizioni emanate dallo Stato, da un Regione o dalla Provincia di Trento o di Bolzano;

* devono essere indicate le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si ritengono violate dalla legge o dall'atto di cui sopra;

* l'autorità giurisdizionale deve verificare che il giudizio non possa essere risolto se prima non viene risolta la questione di legittimità costituzionale della norma oggetto dell'istanza

* la stessa autorità giurisdizionale deve ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata nell'istanza e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale tramite ordinanza, sospendendo il giudizio in attesa della decisione della stessa Corte;

- di ufficio, mediante ordinanza dell'autorità giurisdizionale, sottoposta alle stesse condizioni, ove rilevanti, che rendono ammissibile la presentazione dell'istanza per le parti o il pubblico ministero.

L'ordinanza che dichiara manifestamente infondata oppure irrilevante per la definizione del giudizio la questione di legittimità costituzionale deve essere motivata.

L'istanza respinta può comunque essere ripresentata all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.